Il 3 ottobre 2023 la Corte di Vilnius (LITUANIA) ha ordinato il rimpatrio in Italia, su richiesta del papà, di una bambina di 3 anni, sottratta dalla madre nel dicembre 2021.
Si è trattato di un caso estremamente complicato ed altrettanto particolare, perché nei primi momenti il padre non sapeva nemmeno dove fosse la figlia. La madre, di nazionalità Ucraina, nel dicembre 2021 aveva portato la minore nel Paese d’origine, salvo poi non fare più rientro come aveva da tempo deciso di fare. Lo scoppio del conflitto ha poi reso impossibile ogni tipo di contatto e soprattutto di ricerca della minore; ancor più, la domanda di rimpatrio ai sensi della Convenzione Aja, si rendeva praticamente impossibile, vista la situazione in Ucraina. In tal modo sono trascorsi diversi mesi senza senza aver mai messo in atto alcuna azione per il rimpatrio della bambina, finché il Cliente non si è rivolto allo Studio nello scorso marzo.
Consci dell’impossibilità di rientro dall’Ucraina e ancor più dell’impossibilità di sostenere un Giudizio in loco in tempi brevi, abbiamo tentato la richiesta di rimpatrio in Lituania. Poiché la madre aveva parenti stretti in questo Paese, infatti, si riteneva che potesse esservi fuggita dall’Ucraina a causa della guerra.
Benché la presenza in Lituania della minore fosse tutt’altro che certa, con tempistiche assolutamente celeri le autorità lituane hanno localizzato la minore, aprendo il processo di rimpatrio.
Durante l’Udienza di discussione, tenutasi via Zoom con la nostra presenza dall’Italia, il Giudice lituano si è dimostrato estremamente attento alle ragioni della minore e del padre e soprattutto assolutamente padrone della Convenzione Aja. Se da un lato non c’era alcun dubbio sull’avvenuta sottrazione, avevo manifestato al Cliente il mio grande timore per un eventuale rigetto della domanda legato al fatto che la bambina fosse stata sottratta ormai da quasi due anni. Per superare il problema, avevo comunque individuato nel maggio 2022 l’ultima sottrazione in Lituania, al fine di rispettare il termine annuale per la domanda, proposta in marzo, come previsto dalla Convenzione.
Oltre alle consuete contestazioni sul merito (violenze, minacce e quant’altro) per giustificare la partenza, la controparte ha ovviamente eccepito il tempo trascorso fuori dall’Italia della bambina superiore ad un anno per giustificarne la permanenza in Lituania. I servizi sociali, evidenziando la sottrazione, hanno a loro volta ribadito che a causa del tempo trascorso la bambina si era ambientata in Lituania, chiedendo il rigetto della domanda.
Fortunatamente, anche grazie al supporto del Collega lituano presente in aula, abbiamo richiesto una perizia sulla minore al fine di valutare se fosse o meno radicata in Lituania e se ci fosse pregiudizio al rientro in Italia, che il Giudice ha accolto in ogni sua parte. All’esito, non sono emersi problemi al rientro in Italia e il Giudice ne ha disposto il rimpatrio immediato, accogliendo integralmente le richieste del padre.