Vademecum

Sottrazione minori

Sottrazione nazionale ed internazionale di minori

Cosa fare subito

Quando si verifica un caso di sottrazione nazionale o internazionale di minore ad opera di uno dei genitori la prima reazione è di smarrimento e angoscia. Come riportare a casa il bambino di cui non si hanno più notizie?

Capire come muoversi in accordo con la Convenzione Internazionale de L’Aja e con le legislazioni nazionali è difficile, soprattutto se i genitori appartengono a due mondi diversi per religione, cultura, tradizioni e ordinamento giuridico.

Per evitare di compiere passi falsi che potrebbero pregiudicare l’esito della controversia è necessario rivolgersi ad uno studio legale.

Se ti trovi in questa situazione o se hai timore che il minore possa essere sottratto contattaci subito.

Non aspettare sia troppo tardi

Il fattore tempo è fondamentale per riportare a casa tuo figlio

Cos’è la sottrazione minorile internazionale

Possibili scenari del fenomeno

La sottrazione minorile indica l’atto con il quale un genitore sottrae il figlio all’altro senza il suo consenso, con l’intento di nasconderlo e trattenerlo con sé a tempo indeterminato in uno stato straniero, ovvero quello di origine. Il fenomeno della sottrazione dei minorenni si crea, di norma, nel momento in cui il rapporto matrimoniale o la convivenza di fatto giungono ad un punto di rottura. In questa realtà può avere inizio una lotta per l’affidamento dei figli che in alcuni casi culmina con il “rapimento” del minore e il suo trasferimento all’estero da parte di uno dei due genitori. In questo caso si parla di sottrazione internazionale di minori.

Al fine di poter ottenere il rimpatrio, il genitore “sottratto”, al momento della sottrazione deve dimostrare che:

aveva l’affidamento del minore e lo esercitava compiutamente, o comunque era già titolare di diritto di affidamento o collocamento stabilito dall’autorità giudiziaria italiana o del Paese di residenza;

non è trascorso un anno dall’avvenuta sottrazione (ponendo molta attenzione sul fatto che il genitore responsabile della sottrazione, in una fase che spesso è anteriore alla vera e propria disgregazione del nucleo familiare trasferisce il bambino all’estero, solitamente nel proprio paese di origine, per precostituirsi là una situazione favorevole all’affidamento del minore);

occorre poi agire immediatamente nel Paese sottrattore, al fine di evitare che venga presa una decisione giudiziaria in evidente contrasto con quella resa nel paese di residenza abituale del minore.

Gli strumenti giuridici

La Convenzione dell'Aja

Esistono diversi strumenti giuridici che consentono al genitore “vittima” della sottrazione di trovare, o quantomeno tentare, una soluzione all’illecito trasferimento del figlio ma il principale è la Convenzione dell’Aja del 1980, che regola la materia a livello internazionale.

L’applicazione degli strumenti giuridici è estremamente complessa e a ciò si aggiunge il fatto che purtroppo essi non sono ratificati da tutti gli stati. Esistono poi divergenze culturali, religiose e linguistiche che possono ostacolare la risoluzione della controversia e che spesso richiedono l’intermediazione di studi legali specializzati presenti in loco nel Paese in cui è stato trasferito il minore.

Per queste ragioni sconsigliamo di intraprendere azioni in autonomia, che potrebbero far perdere tempo prezioso e risultare controproducenti. La strada da privilegiare è sempre quella della consulenza legale di uno studio specializzato.

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