Il Tribunale di Mantova, con un recente provvedimento relativo alla sottrazione di un bambino di due anni portato in Messico dalla madre, ha accolto la richiesta del padre, assistito dallo Studio anche nel processo di rimpatrio. Il tribunale ha affidato il bambino in via esclusiva al padre e ha ordinato il suo immediato ritorno in Italia.
La corte ha sottolineato che la sottrazione da parte di un genitore, in questo caso la madre, è un atto di estrema gravità. Inoltre, ha evidenziato che tale comportamento è estremamente dannoso non solo per gli interessi affettivi del minore, ma anche per il principio della bigenitorialità e per il diritto del padre di svolgere pienamente il proprio ruolo genitoriale.
Questo atto costituisce una chiara violazione dell’art. 337 ter del codice civile, che stabilisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere da loro cura, educazione, istruzione e sostegno morale (come recentemente ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 12282/2024).
Il Tribunale ha deciso che l’affidamento esclusivo al padre è la soluzione migliore per il benessere del bambino, stabilendo che il minore viva con lui nella casa familiare. La regolamentazione del diritto di visita della madre e la definizione dell’assegno di mantenimento, che dovrà essere versato al padre, saranno decisi una volta che madre e figlio torneranno in Italia.
Si auspica che questo provvedimento favorisca un rimpatrio rapido e positivo.